Onorevoli Deputati! - La consapevolezza della crescente rilevanza che assume l'agricoltura biologica nell'ambito dell'economia rurale italiana ed europea, con riguardo alla superficie interessata, al numero degli addetti, unitamente agli aspetti relativi al rispetto della natura, della qualità, della sicurezza e della genuinità dei prodotti agricoli, rende necessaria l'adozione di un testo legislativo

 

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organico per disciplinare il settore delle produzioni agricole e agroalimentari biologiche (distretti territoriali, accordi di filiera, regole tecniche, promozione delle produzioni nazionali, sistema di controllo e certificazione, produzioni non regolate a livello europeo, acquacoltura, importazioni).
      Con il testo in esame si vogliono predisporre gli strumenti idonei e opportuni affinché l'agricoltura biologica assuma un ruolo centrale e portante nel panorama agricolo e venga quindi sviluppata e incentivata anche in considerazione degli ampi spazi di valorizzazione che ancora aspettano di essere colmati. Quest'esigenza deriva anche da quanto viene richiesto dal rinnovato contesto europeo, delineato nella comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo del giugno 2004 (Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica), nonché dalla necessità di adeguare il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.
      Le finalità perseguite sono:

          a) prevedere un sistema di concertazione permanente fra l'Autorità competente nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per i temi d'interesse dell'Unione europea, o d'interesse concorrente fra l'Autorità competente nazionale e le regioni e le province autonome, o di competenza di queste, se rilevanti ai fini del corretto e uniforme funzionamento del sistema normativo e di controllo delle produzioni dell'agricoltura biologica nonché della loro incentivazione a dimensione interregionale e nazionale;

          b) prevedere la possibilità di organizzazione delle imprese su base territoriale e di «distretto», semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e adeguare la normativa vigente in materia di organizzazioni dei produttori e di accordi di tipo interprofessionale per favorire il miglioramento dell'organizzazione economica del settore dell'agricoltura biologica;

          c) adeguare la normativa e le disposizioni vigenti in materia di etichettatura e di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica, definendo anche apposite norme di attuazione della legislazione europea e nazionale, in particolare per i comparti zootecnico, del vino, sementiero e dei fertilizzanti, e prevedendo la creazione di un logo nazionale;

          d) prevedere strumenti e interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati internazionali.

      La complessità dei temi affrontati dal provvedimento e la necessità di prevedere snelle procedure di aggiornamento hanno fatto ritenere opportuno il rinvio a successiva normazione secondaria per alcune materie specifiche.
      Infine, particolare rilevanza assumono le attività di agricoltura biologica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, per la salvaguardia e l'equilibrio delle stesse.
      Si illustrano qui di seguito i punti caratterizzanti l'articolato, per la cui predisposizione si sono tenute in considerazione le richieste delle regioni.
      Articoli 1 e 2 - Finalità e definizioni. Viene definita l'agricoltura biologica attraverso l'indicazione degli obiettivi che si prefigge, del metodo di produzione biologica e del prodotto ottenuto.
      Il metodo di agricoltura biodinamica è assoggettato alle stesse disposizioni che regolano il metodo di agricoltura biologica.
      Articolo 3 - Autorità competenti. Si individua l'Autorità nazionale competente in materia di agricoltura biologica, con compiti di indirizzo e coordinamento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative, ivi compresa la vigilanza. La funzione che il Ministero delle politiche agricole

 

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alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è chiamato a svolgere si esplica nel garantire l'omogenea applicazione della regolamentazione comunitaria nel settore dell'agricoltura biologica su tutto il territorio nazionale espletando anche efficacemente l'attività di vigilanza. Le competenze statali in materia sono volte anche a garantire la tutela dell'unità giuridica ed economica delle attività oggetto del disegno di legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti nei rispettivi territori.
      Articolo 4 - Distretti biologici. Sono definiti i distretti biologici allo scopo di favorire la caratterizzazione territoriale delle produzioni, lo sviluppo della pratica agricola biologica, nonché la tutela e la preservazione delle tradizioni colturali locali e della biodiversità.
      Articoli 5 e 6 - Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e intese di filiera. Viene confermata l'operatività del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica per la collaborazione istituzionale fra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulle tematiche concernenti l'agricoltura biologica, già istituito presso il Ministero con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 ottobre 2001, con il compito di assicurare la concertazione con le parti sociali interessate al settore. È data facoltà al Comitato di costituire commissioni specifiche di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo. Si prevedono inoltre intese di filiera sottoscritte da organizzazioni rappresentative a livello regionale o nazionale nei vari settori di produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti da agricoltura biologica.
      Articolo 7 - Organizzazioni dei produttori. Si riconoscono e definiscono le organizzazioni dei produttori biologici.
      Articoli 8 e 9 - Etichettatura e logo nazionale. Sono disciplinate l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti dell'agricoltura biologica e dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico. Viene, inoltre, prevista l'istituzione di un logo nazionale per contrassegnare le produzioni ottenute sul territorio nazionale con metodo biologico.
      Articoli 10 e 11 - Promozione e informazione. Si prevede la realizzazione di iniziative per l'informazione e la promozione delle produzioni ottenute da agricoltura biologica. La definizione degli interventi, l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività verranno realizzati in seno al Comitato consultivo di cui all'articolo 5.
      Articoli 12, 13, 14, 15 e 16 - Norme sulla produzione biologica. Si prevede l'emanazione di apposite norme tecniche, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di produzioni animali, di acquacoltura, di produzioni vinicole e di prodotti fitosanitari, e si attribuisce al Ministero il compito di tutelare il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle «varietà da conservazione» con l'istituzione di un apposito registro.
      Articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 - Sistema di controllo e certificazione. Si disciplinano gli organismi di controllo e certificazione sull'applicazione del metodo biologico e le relative competenze. Il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione è chiamato a dare parere sul rilascio e sul rinnovo dell'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione. Sono, inoltre, disciplinati le modalità per l'autorizzazione degli organismi di controllo e certificazione nonché gli obblighi e gli adempimenti cui devono ottemperare i predetti organismi.
      Articolo 23 - Obblighi degli operatori. Si definiscono la figura degli operatori e gli obblighi ai quali questi devono assoggettarsi.
      Articolo 24 - Modulistica. Rimanda a un successivo decreto ministeriale i criteri per la redazione della modulistica.
      Articoli 25, 26 e 27 - Elenco regionale degli operatori, elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione, vigilanza sui medesimi organismi di controllo
 

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e certificazione. L'iscrizione degli operatori biologici nell'elenco istituito presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano consente di assicurare che gli stessi sono assoggettati al metodo biologico. La vigilanza sugli operatori è esercitata dal Ministero, dalle regioni e dalle province autonome.
      Articolo 28 - Sistema sanzionatorio. Viene rimandata a un successivo provvedimento, da emanare secondo i princìpi stabiliti dalla legge comunitaria 2006, la disciplina del sistema sanzionatorio da applicare per il mancato rispetto delle disposizioni che regolano il settore da parte degli operatori e degli organismi di controllo e certificazione. Fino all'emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente.
      Articoli 29 e 30 - Importazioni. Si definiscono la figura degli importatori e la procedura per la richiesta delle autorizzazioni alle importazioni da Paesi terzi non in regime di equivalenza.
      Articolo 31 - Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica. L'inserimento di tale disposizione nel testo è stato sollecitato dalle regioni. Il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica è uno strumento d'informazione attivato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, già dall'anno 2000, per la gestione delle informazioni di settore. Il Sistema opera attraverso uno sportello informativo, un sito web e un centro documentale che mette in relazione le informazioni dei diversi soggetti istituzionalmente coinvolti. L'unica parte della disposizione che non è stata espressamente inclusa nel testo riguarda l'Osservatorio per l'agricoltura biologica, in quanto esso svolge solo funzioni di supporto al Sistema.
      Articolo 32 - Ristorazione collettiva. Si prevede l'utilizzazione dei prodotti biologici, tipici, tradizionali e a denominazione protetta nelle istituzioni private, oltre che in quelle pubbliche, che gestiscono mense scolastiche, universitarie e ospedaliere in regime di convenzione.
      Articolo 33 - Aree verdi pubbliche. Si prevede che nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico, specialmente se in età scolare, devono essere adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico, come definito dal regolamento e dal presente disegno di legge.
      Articolo 34 - Semplificazione delle procedure. L'articolo è ispirato alla semplificazione della procedura amministrativa e organizzativa riguardo ai distretti biologici e alle intese di filiera.
      Articoli 35 e 36 - Trasmissione telematica e disposizioni di attuazione. Tutte le informazioni riguardanti il sistema di controllo e certificazione sono inviate alle autorità competenti anche per via telematica. Il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 deve esprimersi sui successivi decreti previsti dalla legge, tranne che per il riconoscimento e l'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione.
      Articoli 37, 38, 39 e 40 - Norma finanziaria, norma di salvaguardia, norma transitoria e norma finale. Gli importi corrisposti dall'organismo di controllo e certificazione per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del controllo e della certificazione sulle produzioni ottenute con il metodo biologico sono versati nel bilancio dello Stato e destinati ad un apposito capitolo di spesa del Ministero per finanziare programmi di sviluppo inerenti alla vigilanza in materia.
      Le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle loro autonomie.
      Viene altresì abrogato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, tranne che per gli oggetti (Comitato di valutazione, obblighi degli operatori, importatori e modulistica) per i quali è prevista la successiva adozione di decreti di attuazione.
      Il Comitato di valutazione, di cui all'articolo 19, è stato incluso tra gli organismi collegiali del Ministero confermati
 

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ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Analogamente, il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 è previsto tra gli organismi confermati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      A tutte le funzioni attribuite dal presente disegno di legge, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      Non si redige la relazione tecnica in quanto dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri o diminuzione di entrate per la finanza pubblica.